Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge per la regolamentazione dell'uso, della conservazione e della cancellazione di dati georeferenziati e cronoreferenziati raccolti con mezzi automatici e contenenti identificativi univoci di utente è stata elaborata da un gruppo di lavoro, denominato «Progetto Winston Smith», animato da Gianni Bianchini, Marco A. Calamari e Andrea Glorioso. Winston Smith, protagonista del celeberrimo romanzo di George Orwell 1984 è il simbolo dell'uomo che, pur dopo una coraggiosa opposizione, si vede costretto a soccombere al sistema del «Grande Fratello», l'oscuro e «onnipotente» occhio che controlla il mondo. La sua figura è stata quindi scelta per testimoniare i pericoli insiti nell'ormai dilagante espansione della rete informatica che, insieme ad indubbi e fondamentali benefìci, porta con sé, però, anche la violazione della privacy di ogni individuo e, in definitiva, la compressione del suo spazio di libertà individuale.
La relazione che segue è tratta dal convegno «E-privacy 2005» tenutosi a Firenze il 27-28 maggio 2005 a cura dei citati creatori del «Progetto Winston Smith».
«Oggi è il domani di cui dovevamo preoccuparci ieri.
Visto che si parlerà di legge, vogliamo iniziare parafrasando un avvocato (e non uno qualsiasi ma Lawrence Lessig) che cominciò la sua rivoluzionaria conferenza Architecting Innovation parafrasando a sua volta Guerre Stellari, "Noi veniamo dal Lato Oscuro (...) siamo ingegneri!"».
Data retention e privacy.
Parlare esaurientemente dei molteplici aspetti legati alla privacy nell'ambito delle nuove tecnologie in un breve intervento come questo sarebbe impossibile.
Anche la data retention, cioè la conservazione per tempi indeterminati dei dati raccolti con mezzi elettronici, è un argomento tecnico complesso; ci accontenteremo quindi di riassumerlo con degli esempi.
Nel mondo digitale.
Nel cyberspazio, su Internet, tutte le attività sono tracciate "per default".
Tutto quello che è non è tracciato per legge o scelta commerciale è in ogni modo tracciabile e memorizzabile permanentemente in maniera tecnicamente fattibile ed economicamente realizzabile.
Collegamenti ai provider, dati di navigazione su web, mail, news e chat sono registrabili su scala globale già con i mezzi attuali da piccole e medie organizzazioni.
Non lo fanno solo i "poteri forti", Stati o multinazionali.
Raccolta automatica di dati - GSM.
Un esempio noto ormai a tutti è quello dei cosiddetti "dati di cella" delle reti cellulari GSM.
I dati di cella sono l'elenco delle celle a cui un telefono cellulare si collega, ordinato nel tempo, continuamente aggiornato e memorizzato permanentemente su cd-rom.
I dati di cella sono un dettaglio tecnico nato per motivi tecnici.
La loro conservazione è una decisione tecnica del singolo gestore.
La conservazione su supporti durevoli e per periodi lunghi è (in Italia) una richiesta di legge (codice sulle comunicazioni elettroniche), generata da legittime opportunità di indagini di polizia.
La creazione di vasti database di questi dati è un incubo per la privacy: se tra dieci anni qualcuno vorrà sapere chi era presente oggi in questa sala (posto che la cosa interessi mai a qualcuno) lo potrà fare semplicemente interrogando questo database.
Raccolta automatica di dati - file di log.
Log dei server web (HTTP) 66.196.90.79 [28/Feb/2005:14:51:43 +0000] "GET /pipermail/copywhat/2004April/000561.html HTTP/1.0" - 304 "-" "mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)".
Log dei server di posta elettronica (SMTP).
Log dei fornitori di accesso Internet su linea commutata o a larga banda.
File registro di altro tipo.
Raccolta automatica di dati - RFID.
Identificazione remota a radiofrequenza di oggetti.
Evoluzione del codice a barre.
Logistica di magazzino.
Centri di distribuzione.
Controllo degli accessi.
Difficoltà di individuazione/disattivazione.
Possibilità di interrogazione rogue.
Identificativi univoci.
Le tecnologie citate impiegano codici che identificano univocamente un oggetto, un prodotto o un utente (UUID):
codice IMEI (GSM);
identificativo dell'etichetta (RFID).
Oppure un nodo di una rete:
indirizzo IP (Server internet).
I dati raccolti automaticamente, inoltre, recano spesso marcature temporali e/o geografiche.
Risultato: identificabilità, tracciabilità, profilabilità.
"Perversione naturale".
Senza una spinta contraria, i dati proliferano, diventano immortali, possono diffondersi senza controllo.
Nessuno ha il dovere di cancellarli.
Molti hanno l'interesse a conservarli, sia perché "non si sa mai" che per interessi commerciali; i dati sono soldi.
Tutti spingono da una parte, (quasi) nessuno spinge dall'altra.
L'equilibrio tra necessità sociali ed interessi commerciali da una parte e diritti individuali dall'altra non esiste.
La "partita" dei diritti dell'individuo è persa senza giocare.
Tecnocontrollo.
Il digitale, nella forma attuale, è la nemesi dell'oblio e della privacy.
Tutto è tracciato fin dall'inizio, già oltre i più sfrenati sogni del Grande Fratello di 1984.
Nel dopoguerra Orwell non era riuscito nemmeno ad avvicinarsi al livello di tracciabilità che oggi si pratica; da soli, i dati di cella delle reti GSM, memorizzati permanentemente per legge e consuetudine, tracciano come posizione 24 ore al giorno la maggior parte di noi.
Questo senza che nessuno abbia concepito queste cose come mezzo di tecnocontrollo; sono solo un sottoprodotto delle moderne tecnologie.
Il panorama legislativo.
Nell'ordinamento americano un equilibrio tra diritti individuali e necessità sociali è garantito (Common Law) direttamente dall'interpretazione della carta costituzionale da parte dei magistrati e dai precedenti. Questo rende la tutela dei diritti civili molto sensibile ai fatti di attualità; caso eclatante, il post 11/9.
In Italia, dove il diritto è dato dall'applicazione diretta delle leggi e poco dai precedenti, la situazione è più statica, ma la tendenza post 11/9 è identica; solo la velocità è diversa, ma il fine è lo stesso.
Sui termini della conservazione dei dati esistono solo due cenni in leggi recentissime (codice delle comunicazioni elettroniche, decreto legislativo n. 259 del 2003, testo unico sulla privacy, decreto legislativo n. 196 del 2003) e l'impianto esistente deriva principalmente da vecchi regolamenti di polizia.
Le necessità sociali e gli interessi economici tendono per loro natura a limitare le libertà individuali, quali la privacy e la libertà di espressione.
Autorità garanti.
A livello dell'Unione europea ed italiano esiste l'istituto dei Garanti della privacy, che teoricamente dovrebbe equilibrare queste spinte.
La realtà, vedi il caso italiano, è che un istituto del genere, competente ed impegnato al massimo nel raggiungimento del suo obiettivo, non ha materialmente, come organici, risorse e procedure, la possibilità di equilibrare quantitativamente le spinte degli altri poteri.
"Una bella e calda coperta, purtroppo sempre troppo corta".
"Ingegnerizzazione" di una soluzione legale.
Leggi digitali?
Per regolamentare la rete servono leggi speciali, leggi "digitali"? Dal nostro punto di vista, il meno possibile. Servono leggi che regolamentino i dati in sé.
Molti dei problemi concreti possono adeguatamente essere affrontati applicando le norme esistenti.
I navigatori della rete sono persone fisicamente soggette alla legge, responsabili delle proprie azioni per legge.
Internet è universale, transnazionale e non territoriale.
Le leggi possono (e debbono) regolamentare gli impatti del mondo digitale su quello fisico; nessuno realmente può (e «filosoficamente» nessuno dovrebbe) colonizzare e controllare il nuovo mondo digitale.
Una vera "legge digitale".
Quello che manca è una normativa che inizi a controbilanciare il dovere di conservare i dati, introducendo, in positivo, quello che già è enunciato a livello di principio dal testo unico sulla privacy, il
La proposta di legge del PWS (Progetto Winston Smith).
Il PWS ha cercato di "ingegnerizzare" una proposta di legge il più possibile compatta e minimale:
semplicità;
integrabilità nel testo unico sulla privacy in vigore;
economicità: stessi ruoli, procedure, responsabilità e sanzioni previsti nel testo unico;
facile applicabilità da parte di ISP, gestori telefonici, eccetera;
definizione (nel regolamento attuativo) di norme tecniche relative a casi standard per limitare il costo sociale.
I punti fondamentali.
Definizione di un periodo massimo di conservazione dei dati compatibile con le esigenze amministrative e tecniche.
Obbligatorietà della cancellazione dei dati alla scadenza dei termini di conservazione.
Divieto, salvo casi regolati, di conservazione dei dati per scopi diversi da quelli per cui sono stati raccolti.
Possibilità di deroga previa comunicazione all'Autorità garante.
Definizione di situazioni standard non soggette a comunicazione.
Assegnazione di ruoli e responsabilità alle figure già definite dal testo unico.
Cancellare i dati dovrebbe essere la regola, non l'eccezione.
Conclusioni.
Oggi, in rete, la partita della privacy si gioca solo ad un livello individuale, di autodifesa ma soprattutto di consapevolezza; esistono anche efficaci mezzi tecnologici ma sono poco diffusi, "complessi", e quasi nessuno li usa.
Domani (forse) leggi più pragmatiche, omogenee e rispettose del Nuovo Mondo, potranno riaffermare i diritti individuali, particolarmente quelli legati alla privacy anche nel Cyberspazio.
Il Progetto Winston Smith:
http://www.winstonsmith.info
E - Privacy 2005:
http://e-privacy.firenze.linux.it».